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| Conto energia DM 6 Agosto 2010 del Ministro dello Sviluppo Economico Incentivazione alla produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare. • Il 24 Agosto 2010 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico che regolerà le tariffe incentivanti da riconoscere alla produzione di energia elettrica ottenuta da impianti fotovoltaici che entreranno in servizio nel triennio 2011-2013. • Il Conto Energia 2007/2010 sarà in vigore fino a fine 2010 e – ai sensi della legge 129/2010 recentemente approvata - si applicherà, alle condizioni indicate dalla legge, anche agli impianti realizzati entro la fine dell’anno che entreranno in servizio entro il 30 giugno 2011. Tipologia degli impianti incentivati Il decreto prevede che possano beneficiare delle tariffe incentivanti gli impianti che entrano in esercizio a seguito di interventi di nuova costruzione, rifacimento totale o potenziamento e che appartengano a 4 categorie: • Impianti solari fotovoltaici • Impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative • Impianti a concentrazione • Impianti fotovoltaici con innovazione tecnologica Per ogni categoria è previsto un tetto massimo di potenza incentivabile. Il GSE provvederà a comunicare sul proprio sito internet la data di raggiungimento di tali limiti. Saranno ammessi inoltre all’incentivazione gli impianti che entreranno in esercizio entro i 14 mesi successivi a tale data (24 mesi se il soggetto responsabile è un ente pubblico). I trattamenti economici previsti dal Decreto Ministeriale 6 Agosto 2010 tengono conto della tipologia delle iniziative e della attesa evoluzione dei costi. Impianti solari fotovoltaici Limite di potenza incentivabile: 3.000 MW Durata incentivazione: 20 anni Gli impianti dovranno avere una potenza nominale maggiore di 1 kW ed essere entrati in esercizio in data successiva al 31/12/2010 ed entro il 31/12/2013. Questa tipologia comprende impianti realizzati su edifici e altri tipi di impianti. Per l’anno 2011 le tariffe incentivanti sono state determinate in ragione decrescente temporalmente per ridurre la discontinuità con le precedenti in vigore fino al 31 dicembre 2010. Per gli impianti entrati in esercizio dopo il 31/12/2011, le tariffe previste sono quelle della colonna C, decurtate del 6% annuo. Per impianti montati su pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline si applica una tariffa incentivante pari alla media aritmetica delle tariffe previste per impianti realizzati su edifici e altri impianti. Tabella A. Tariffe previste per gli impianti solari fotovoltaici. ![]() Impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative Limite di potenza incentivabile: 300 MW Durata incentivazione: 20 anni Questa categoria include le installazioni che utilizzano moduli e componenti speciali espressamente realizzati per integrarsi e sostituire elementi architettonici. Le modalità per poter classificare l’impianto nella categoria saranno indicate in una guida da realizzarsi a cura del GSE. Gli impianti dovranno avere una potenza nominale compresa tra 1 kW e 5.000 kW ed essere entrati in esercizio in data successiva al 31/12/2010 ed entro il 31/12/2013. Per gli impianti entrati in esercizio dopo il 31/12/2011, le tariffe sono decurtate del 2% annuo. Tabella B. Tariffe previste per gli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative ![]() Impianti a concentrazione Limite di potenza incentivabile: 200 MW Durata incentivazione: 20 anni Per questa categoria i soggetti responsabili possono essere esclusivamente persone giuridiche o soggetti pubblici. Gli impianti dovranno avere una potenza nominale compresa tra 1 kW e 5000 kW ed essere entrati in esercizio in data successiva al 25/08/2010 (data di entrata in vigore del decreto) ed entro il 31/12/2013. Per gli impianti entrati in esercizio dopo il 31/12/2011, le tariffe sono decurtate del 2% annuo. Tabella C. Tariffe previste per gli impianti a concentrazione ![]() Le tariffe indicate nelle tabelle A,B,C possono essere cumulabili con alcuni incentivi di natura pubblica indicate nel decreto stesso. Impianti fotovoltaici con innovazione tecnologica Si tratta di impianti che utilizzano moduli e componenti caratterizzati da significative innovazioni tecnologiche, definite da un successivo provvedimento del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e di intesa con la Conferenza unificata. Con il medesimo provvedimento verranno definite le tariffe incentivanti e le modalità di accesso per tali impianti. Procedura di accesso Nel nuovo decreto vengono modificati due aspetti fondamentali: la tempistica e la modalità di invio della documentazione da parte del richiedente. Per quanto riguarda la tempistica, il soggetto responsabile dovrà richiedere al GSE l’incentivo entro 90 giorni dall’entrata in servizio dell’impianto. Il mancato rispetto dei termini per la presentazione della domanda comporta la non ammissibilità alle tariffe incentivanti per il periodo intercorrente fra la data di entrata in esercizio dell’impianto e la data di comunicazione della domanda al GSE. Il GSE avrà 120 giorni per determinare la tariffa ed erogare l’incentivo. A differenza di quanto accade con la procedura attuale, la documentazione per l’ottenimento dell’incentivo dovrà essere inviata esclusivamente per via telematica. I documenti devono essere trasmessi al GSE, utilizzando l’apposito portale https://applicazioni.gse.it. La domanda di concessione dell’incentivo dovrà, inoltre, essere inviata al GSE esclusivamente via fax o tramite posta elettronica certificata (PEC). Premi Anche il nuovo decreto prevede la possibilità di ottenere maggiorazioni della tariffa incentivante. I premi sono previsti sia per gli impianti fotovoltaici realizzati su edifici che operano in regime di scambio sul posto, sia per gli impianti integrati con caratteristiche innovative. Premio abbinato all’uso efficiente dell’energia Rispetto al Decreto del 19/02/07, il risparmio energetico minimo del 10% non verrà più calcolato utilizzando l’indice di prestazione energetica dell’edificio ma dovrà essere conseguito su entrambi gli indici, estivo e invernale, relativi all’involucro edilizio. L’entità della maggiorazione è commisurata all’entità del risparmio energetico conseguito ma non può, in nessun caso, eccedere il 30% della tariffa incentivante. Anche per gli edifici di nuova costruzione, si potrà ottenere il premio del 30% solo nel caso in cui le prestazioni energetiche per il raffrescamento estivo dell’involucro e per la climatizzazione invernale siano inferiori almeno del 50% dei valori minimi (stabiliti dal DPR 59/09). Queste nuove regole sono valide anche per tutti gli impianti che inviano al GSE la richiesta di premio in data successiva all’entrata in vigore del nuovo decreto e ricadono nel precedente DM 19/02/07, con la differenza che, nel caso di edifici di nuova costruzione, l’indice di prestazione energetica terrà conto del solo raffrescamento estivo dell’involucro edilizio. Premio per soggetti con profilo di scambio prevedibile Le nuove disposizioni prevedono un incremento delle tariffe incentivanti pari al 20% per sistemi, come meglio definiti nel provvedimento, caratterizzati da un profilo di scambio con la rete elettrica prevedibile. Altri premi +5% Impianti non installati su edifici che verranno realizzati in zone industriali, commerciali, cave o discariche esaurite, siti contaminati +10% Impianti realizzati su edifici in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto Agevolazioni per gli enti pubblici Anche nel nuovo Decreto sono previsti alcuni vantaggi nel caso in cui i soggetti responsabili dell’impianto che richiede la tariffa incentivante siano soggetti pubblici: • La tariffa incentivante viene incrementata del 5% per gli impianti realizzati su edifici e operanti in regime di scambio sul posto se realizzati da Comuni con meno di 5000 abitanti • Gli impianti fotovoltaici, operanti in regime di scambio sul posto, i cui soggetti responsabili siano Enti Locali o Regioni ricevono la tariffa, più vantaggiosa, destinata agli impianti realizzati su edifici; la stessa agevolazione si applica a tutti gli altri impianti, i cui soggetti responsabili siano Enti Locali o Regioni, che entrano in esercizio entro il 2011 e per i quali le procedure di gara si sono concluse con l’assegnazione prima dell’entrata in vigore del nuovo decreto • Gli impianti realizzati su edifici pubblici (ad es. scuole o strutture sanitarie) hanno la possibilità di cumulare la tariffa incentivante con altri contributi in conto capitale ottenuti per lo stesso impianto • Sono ammessi all’incentivazione gli impianti entrati in servizio entro 24 mesi dalla data di raggiungimento dei limiti di potenza stabiliti per ogni categoria. 3D ENERGY provvede alla preparazione di tutte le richieste autorizzative obbligatorie per l’ottenimento degli incentivi nazionali “Conto Energia”. Le tariffe incentivanti saranno erogate agli impianti realizzati in conformità alle specifiche tecniche volute dal Decreto; verranno ammessi agli incentivi gli impianti realizzati con materiali e componenti nuovi di fabbrica e soprattutto rispondenti alle norme che ne attestino la qualità. 3D ENERGY si occupa di tutto il necessario: 1. richieste e autorizzazioni 2. progetto preliminare 3. domanda di attivazione dell’incentivo 4. presentazione della domanda al GSE Valorizzazione dell’energia prodotta dall’impianto Il conto energia costituisce la fonte di ricavo principale per il soggetto responsabile dell’impianto fotovoltaico perché comporta l’erogazione di un incentivo proporzionale alla produzione di energia elettrica. In aggiunta all’incentivo un’ulteriore fonte di ricavo è costituita dalla valorizzazione dell’energia elettrica prodotta dall’impianto che può essere autoconsumata oppure, in tutto o in parte, immessa in rete e quindi venduta al mercato o gestita in modalità di scambio sul posto. L’autoconsumo dell’energia prodotta costituisce una fonte di ricavo implicita, nel senso che costituisce un risparmio (riduzione della bolletta elettrica) in quanto consente di non acquistare dalla rete l’energia elettrica nella misura corrispondente all’energia auto consumata. L’immissione in rete dell’energia prodotta e non consumata determina invece una fonte di ricavo esplicita. |
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